LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEGLI AVVOCATI DAL 1 GENNAIO 2017
La nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense introdotta con la legge, 31 dicembre 2012, n. 247 prevede l’obbligo per gli avvocati di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità della prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione (art. 11).
La legge professionale ha delegato, poi, al CNF il compito di regolamentare le modalità e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento e l’organizzazione delle attività di aggiornamento.
Il Consiglio Nazionale Forense con Regolamento, 16 luglio 2014, n. 6, ha adottato un regolamento per la formazione professionale continua degli avvocati e dei tirocinanti abilitati al patrocinio che è destinato ad essere in gran parte recepito dai regolamenti dei singoli ordini territoriali.
Il regolamento per la formazione continua del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma è stato approvato nell’adunanza dell’8 settembre 2016 ed entrerà in vigore il 1 gennaio 2017.
Di seguito uno schema riepilogativo
Decorrenza dell’obbligo di formazione continua: dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all’albo.
Durata del periodo di valutazione dell’obbligo di formazione triennale dal 1° gennaio 2017.
Contenuto dell’obbligo formativo nel triennio: almeno n. 60 crediti formativi, di cui n. 9 crediti formativi nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e di deontologia ed etica professionale.
Iscrizione all’albo successive all’inizio del triennio 2017-2020: fino al riallineamento triennale il periodo di valutazione dell’obbligo di formazione sarà annuale con almeno n. 20 crediti formativi, di cui n. 3 nelle materie obbligatorie.
Contenuto dell’obbligo formativo annuale: almeno n. 15 crediti formativi, di cui n. 3 crediti formativi nelle materie obbligatorie.
Compensazione dei crediti nel triennio: è consentita la compensazione dei crediti formativi maturati solo nell’ambito del triennio formativo e nella misura massima di n. 5 crediti formativi per anno. La compensazione può essere operata tra annualità consecutive all’interno del medesimo triennio formativo. La compensazione è esclusa per la materia di deontologia, ordinamento forense e previdenza. Ai sensi del parere 16 marzo 2016 n. 38 della Commissione Consultiva C.N.F., i crediti conseguiti in misura maggiore nelle materie obbligatorie nel corso dell’anno formativo possono essere utilizzati in compensazione dei minori crediti complessivi maturati nell’annualità successiva.
Limiti alla formazione a distanza o e-learning: tali crediti non possono superare il quaranta per cento (40%) del totale dei crediti formativi da conseguire nel triennio.
In ossequio all’art. 11 della Legge Professionale e al Regolamento del CNF, l’art. 8 del Regolamento del COA di Roma prevede delle ipotesi di esenzione dall’obbligo di formazione continua[1] nonché la possibilità in determinati casi di essere esonerati, su domanda dell’interessato che ne documenti la durata, per un determinato periodo[2].
La formazione continua consiste in attività di aggiornamento, prevalentemente diretta all’adeguamento e all’approfondimento delle esperienze maturate e delle conoscenze acquisite nella
formazione iniziale, ed attività di formazione che si caratterizza, invece, per l’acquisizione di nuove conoscenze e saperi scientifici, tecnici e culturali utili al perfezionamento delle competenze professionali in materie giuridiche e interdisciplinari.
L’attività di aggiornamento può essere svolta anche a distanza o mediante la partecipazione a congressi giuridici ed anche mediante autoaggiornamento che consiste in attività seminariali di studio autogestite dai partecipanti ovvero volte alla preparazione di relazioni o materiale didattico per le attività di aggiornamento o formazione fruibili da terzi.
L’art. 13 del Regolamento del CNF, integralmente recepito dall’art. 7 del Regolamento del COA di Roma, prevede possano essere valutate, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo e previa istanza dell’interessato, anche che altre attività nonché l’autoformazione.
Tra queste rientrano espressamente:
- a) svolgimento di relazioni o lezioni nelle attività di aggiornamento e formazione svolte nelle scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all’art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e nei corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato di cui all’art. 43 della legge professionale, ivi compresa l’attività di tutoraggio e di correzione degli elaborati svolta per la scuola forense;
- b) pubblicazioni in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche online, ovvero pubblicazione di libri, saggi, monografie su argomenti giuridici o attinenti la professione forense; per l’accreditamento è competente in via esclusiva il CNF;
- c) contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati;
- d) partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari, ministeriali o aventi carattere nazionale;
- e) partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione all’esercizio della professione forense, per gli esami per l’iscrizione all’albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori, per il concorso in magistratura e per altri concorsi di rilevanza giuridico-forense, per tutta la durata dell’esame;
- f) attività seminariali di studio, anche nell’ambito della propria organizzazione professionale e mediante l’utilizzo di sistemi telematici, preventivamente autorizzate o accreditate dal CNF o dal COA secondo le rispettive competenze;
- g) attività di studio volte alla preparazione di relazioni o materiale didattico per le attività di aggiornamento o formazione fruibili da terzi.
[1] Sono esentati dall’obbligo di formazione continua gli avvocati sospesi dall’esercizio professionale, ai sensi dell’articolo 20, comma 1 della legge professionale, per il periodo del loro mandato; gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all’albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età; i componenti di organi con funzioni legislative e i componenti del Parlamento europeo; i docenti di ruolo e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.
[2] Sono altresì esonerati dall’obbligo formativo, su domanda dell’interessato che ne documenti la causa e la durata, gli iscritti che si trovino in una situazione d’impedimento determinato da: a) gravidanza, parto, adempimento da parte dell’uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori; b) grave malattia o infortunio od altre condizioni personali di analoga rilevanza; c) interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attività professionale o trasferimento di questa all’estero; d) cause di forza maggiore; e) altre ipotesi eventualmente stabilite dal COA. 3. Sono altresì esonerati dall’obbligo di formazione continua, a domanda e fermi gli obblighi formativi in materia di deontologia e ordinamento professionale, i dottori di ricerca, i dottorandi di ricerca, gli assistenti ordinari, i ricercatori e i cultori della materia che svolgono attività didattiche, nell’ambito di insegnamenti giuridici presso le università, gli iscritti che prestano le funzioni di Magistrato Onorario, di Vice Procuratore Onorario e di componenti delle Commissioni Tributarie. 4. L’obbligo di formazione permanente è ridotto alla metà, a domanda, per gli iscritti con coniugi o figli che versano in stato d’invalidità totale o parziale a partire dal 75%, asseverata dagli organi sanitari a ciò preposti. 5. L’esonero ha efficacia limitatamente al periodo di durata dell’impedimento ecomporta la riduzione dei Crediti Formativi da acquisire nel corso del triennio, anche in proporzione al contenuto ed alle modalità dell’impedimento.